Art. 44
Scambio di informazioni
In vigore dal 17 apr 2019
Scambio di informazioni
1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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