Art. 44

Scambio di informazioni

In vigore dal 17 apr 2019
Scambio di informazioni 1.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda la natura e il tipo di informazioni da scambiare e le modalità di scambio di tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-44

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo