Art. 45

Legislazione degli Stati membri

In vigore dal 17 apr 2019
Legislazione degli Stati membri 1.   Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste negli allegati I e II in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all'importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose prodotte in altri Stati membri o paesi terzi, che sono conformi al presente regolamento.
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