Art. 45 · Legislazione degli Stati membri

Art. 45

Legislazione degli Stati membri

In vigore dal 17 apr 2019
Legislazione degli Stati membri 1.   Nell'applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche iscritte nel registro o per la protezione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste negli allegati I e II in materia di produzione, descrizione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la legislazione dell'Unione. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non vietano e non adottano restrizioni all'importazione, alla vendita o al consumo di bevande spiritose prodotte in altri Stati membri o paesi terzi, che sono conformi al presente regolamento.
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