Art. 39

Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

In vigore dal 17 apr 2019
Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato 1.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo. 2.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2019:787:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo