Art. 39
Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato
In vigore dal 17 apr 2019
Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato
1. Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo.
2. Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento.
A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro.
Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.
Storico versioni
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