Art. 39 · Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

Art. 39

Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato

In vigore dal 17 apr 2019
Sorveglianza sull'uso dei nomi sul mercato 1.   Gli Stati membri procedono a controlli in base a un'analisi del rischio con riguardo all'uso, sul mercato, delle indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie in caso di violazione delle prescrizioni del presente capo. 2.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l'uso illecito delle denominazioni di prodotti o servizi che sono prodotti o immessi sul mercato nel loro territorio e che sono coperti da indicazioni geografiche registrate in virtù del presente regolamento. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare tali misure, secondo le procedure definite da ogni singolo Stato membro. Tali autorità offrono adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e dispongono di personale qualificato e delle risorse necessarie per adempiere ai loro compiti. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili dei controlli sull'uso dei nomi sul mercato e designate a norma dell'. La Commissione pubblica il nome e l'indirizzo di tali autorità.
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