Art. 51
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 17 apr 2019
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 25 maggio 2021.
2. In deroga al paragrafo 1, l', l', lettera c), gli , l', paragrafi 1, 2 e 3, l', paragrafo 4, primo e secondo comma, l', paragrafi 8 e 9, gli articoli da 25 a 42, gli , l', paragrafi 1, 4 e 6, punti 39, lettera d) e 40, lettera d) dell'allegato I e le definizioni di cui all' concernenti tali disposizioni si applicano a decorrere dall'8 giugno 2019.
3. Gli atti delegati di cui agli , adottati in conformità dell' e gli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 4, e agli adottati ai sensi dell' si applicano dal 25 maggio 2021.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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