Art. 48
Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE
In vigore dal 17 apr 2019
Deroga ai requisiti sulle quantità nominali stabiliti dalla direttiva 2007/45/CE
In deroga all' della direttiva 2007/45/CE, e al punto 1, sesta riga, dell'allegato della stessa direttiva, lo shochu (26) prodotto mediante distillazione singola in alambicco e imbottigliato in Giappone può essere immesso sul mercato dell'Unione in quantità nominali di 720 ml e 1 800 ml.
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