Art. 32
Reazione ai progressi insufficienti negli obiettivi e traguardi dell'Unione per l'energia e il clima
In vigore dal 11 dic 2018
Reazione ai progressi insufficienti negli obiettivi e traguardi dell'Unione per l'energia e il clima
1. La Commissione, se in base alla valutazione di cui all', paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i propri obiettivi, traguardi, e contributi o punti di riferimento in materia di energia rinnovabile oppure ad attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell'.
Nelle proprie raccomandazioni nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione prende in considerazione le circostanze rilevanti indicate dallo Stato membro in conformità all', paragrafo 1, secondo comma. La Commissione prende altresì in considerazione i progetti sull'energia rinnovabile per i quali sia stata adottata una decisione definitiva di investimento, a condizione che tali progetti diventino operativi nel periodo dal 2021 al 2030 e che abbiano un impatto significativo sul contributo nazionale di uno Stato membro.
Nelle proprie raccomandazioni nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione tiene debitamente conto dei criteri oggettivi di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b) e delle circostanze rilevanti nazionali indicate dallo Stato membro in conformità all', paragrafo 2.
2. La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima degli Stati membri di cui all', paragrafo 1, lettera a) — se opportuno suffragata da altre fonti d'informazione — conclude che l'Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro dell'Unione per l'energia e il clima al 2030, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell' per mitigare tale rischio.
Nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione valuta se le misure nazionali previste al paragrafo 3 sono sufficienti per conseguire i traguardi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. Qualora le misure nazionali risultino insufficienti, la Commissione, se opportuno, propone misure ed esercita i propri poteri a livello unionale in aggiunta a tali raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento del traguardo dell'Unione al 2030 sul versante dell'energia rinnovabile.
Nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione, se opportuno, propone misure ed esercita i propri poteri a livello unionale in aggiunta a tali raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento del traguardo dell'Unione al 2030 sul versante dell'efficienza energetica.
Nel settore dell'efficienza energetica, tali misure supplementari possono in particolare migliorare l'efficienza energetica di:
a)
prodotti, a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (34) e del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
b)
edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/UE; e
c)
trasporti.
3. Se nel settore dell'energia rinnovabile, in base alla valutazione di cui all', paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che uno o più punti di riferimento della traiettoria indicativa unionale per il 2022, 2025 e 2027, di cui all', paragrafo 2, non sono stati raggiunti, gli Stati membri che nel 2022, 2025 e 2027 sono al di sotto di uno o più dei rispettivi punti di riferimento nazionali di cui all', lettera a), punto 2, provvedono all'attuazione di misure supplementari entro un anno dal ricevimento della valutazione della Commissione, volte a colmare il divario rispetto al punto di riferimento nazionale, quali:
a)
misure nazionali volte ad aumentare la diffusione dell'energia rinnovabile;
b)
l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
c)
l'adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
d)
un pagamento finanziario volontario al meccanismo di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile istituito a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, come indicato all';
e)
l'utilizzo dei meccanismi di cooperazione previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001.
Tali misure tengono conto delle considerazioni della Commissione di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Gli Stati membri interessati includono tali misure nella propria relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima.
4. A partire dal 1o gennaio 2021 la quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore a una quota base di riferimento equivalente al proprio obiettivo nazionale vincolante complessivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020 di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. Se lo Stato membro non mantiene la quota di riferimento misurata in un periodo di un anno, adotta entro un anno misure supplementari, quali quelle di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a e), del presente articolo, sufficienti a colmare il divario entro un anno.
Gli Stati membri che adempiono all'obbligo di colmare il divario rispetto alla quota di riferimento sono considerati ottemperanti agli obblighi di cui al presente paragrafo, primo comma, prima frase, e all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per tutto il periodo in cui è stato riscontrato il divario.
Ai fini del paragrafo 3, primo comma, lettera d) del presente articolo, gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle quote delle emissioni annuali ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
5. Se la quota di energia da fonti rinnovabili di uno Stato membro è inferiore a uno o più dei suoi punti di riferimento nazionali nel 2022, nel 2025 e nel 2027, quali indicati all', lettera a), punto 2), lo Stato membro include nella successiva relazione integrata presentata alla Commissione prevista all' una spiegazione di come intende colmare il divario rispetto ai suoi punti di riferimento nazionali.
6. Nel settore dell'efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all', paragrafi 1 e 3, effettuata entro gli anni 2022, 2025 e 2027, giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente i traguardi unionali di efficienza energetica di cui all', paragrafo 3, primo comma, propone misure ed esercita i suoi poteri a livello unionale in aggiunta a quanto previsto dalle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'efficienza energetica.
7. Ciascuno Stato membro interessato di cui al paragrafo 3 del presente articolo precisa le misure aggiuntive attuate, adottate e previste nell'ambito della successiva relazione intermedia di cui all'.
8. Nel settore delle interconnessioni la Commissione, se sulla base della valutazione di cui all', paragrafi 1 e 4, nel 2025 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti, entro il 2026 collabora con gli Stati membri interessati al fine di affrontare le situazioni riscontrate.
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