Art. 31

Reazione alla insufficiente ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Reazione alla insufficiente ambizione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima 1.   Se in base alla valutazione delle proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma dell' o alla valutazione delle proposte di aggiornamento dei piani definitivi a norma dell', e nell'ambito del processo iterativo, la Commissione giunge alla conclusione che obiettivi, traguardi e contributi degli Stati membri sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, l'obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 in materia di energia rinnovabile e l'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di efficienza energetica, essa formula — per quanto riguarda l'obiettivo dell'Unione in materia di energia rinnovabile — e può formulare — per quanto riguarda gli altri obiettivi dell'Unione dell'energia — raccomandazioni agli Stati membri i cui contributi ritiene insufficienti affinché accrescano la propria ambizione in modo da garantire un livello sufficiente di ambizione collettiva. 2.   Qualora esista un divario tra il traguardo dell'Unione per il 2030 e i contributi collettivi degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile, la Commissione fonda la valutazione sulla formula di cui all'allegato II, basata sui criteri oggettivi di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettera e), punti da i) a v), tenendo debitamente conto delle circostanze rilevanti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, come indicato dallo Stato membro ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma. Qualora esista un divario tra l'obiettivo dell'Unione per il 2030 e la somma dei contributi nazionali nel settore dell'efficienza energetica, la Commissione valuta in particolare le pertinenti circostanze di cui all', paragrafo 2, le informazioni fornite dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, i risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico e altre analisi complementari a seconda del caso. Fatte salve le restanti disposizioni del presente articolo e al solo scopo di valutare se esista un divario tra il traguardo dell'Unione per il 2030 e i contributi collettivi degli Stati membri, la Commissione ipotizza nella sua valutazione un contributo nazionale degli Stati membri che non hanno presentato le loro proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità all', paragrafo 1. Nella sua ipotesi la Commissione tiene conto, per quanto riguarda il settore dell'energia rinnovabile, dell'obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro per il 2020 indicato nell'allegato I della direttiva (UE) 2018/2001, dei risultati degli esercizi di modellizzazione sullo sviluppo delle energie rinnovabili e dei risultati dell'applicazione della formula di cui all'allegato II del presente regolamento. Per quanto riguarda il settore dell'efficienza energetica, tiene conto degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico e di altre analisi complementari a seconda del caso. Nella valutazione dei contributi di energia rinnovabile sulla base della formula di cui all'allegato II, la Commissione tiene conto di ogni possibile effetto negativo sulla sicurezza dell'approvvigionamento e la stabilità della rete nei sistemi energetici di piccole dimensioni o isolati oppure negli Stati membri, o nei sistemi, in cui possano insorgere conseguenze significative a causa del cambiamento di area sincrona. Nella valutazione dei contributi di efficienza energetica, la Commissione tiene conto del potenziale impatto sul funzionamento del sistema elettrico e sulla stabilità della rete negli Stati membri in cui possano insorgere conseguenze significative a causa del cambiamento di area sincrona. 3.   La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell', giunge alla conclusione che gli obiettivi, traguardi, e contributi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima, o i rispettivi aggiornamenti, sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi al 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica, propone misure ed esercita i suoi poteri a livello unionale al fine di assicurare il raggiungimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l'energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione degli Stati membri nel contributo al raggiungimento del traguardo 2030 dell'Unione così come definito nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e nei rispettivi aggiornamenti.
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