Art. 9

Proposta di piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Proposta di piani nazionali integrati per l'energia e il clima 1.   Entro il 31 dicembre 2018, quindi entro il 1o gennaio 2028 e successivamente ogni dieci anni, ogni Stato membro elabora e trasmette alla Commissione la proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima conformemente all', paragrafo 1 e all'allegato I. 2.   La Commissione valuta le proposte dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e può rivolgere raccomandazioni specifiche per ogni Stato membro in conformità dell' al più tardi sei mesi prima della scadenza del termine per la presentazione di tali piani nazionali integrati per l'energia e il clima. Le raccomandazioni possono riguardare in particolare: a) il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell'Unione dell'energia, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica nonché il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 ai sensi dell', lettera d), tenuto conto delle circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile e del consumo di energia, come indicati dallo Stato membro in questione nella proposta del piano nazionale integrato per l'energia e il clima, e degli indicatori dell'urgenza delle azioni per l'interconnettività di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1; b) le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stato membro e dell'Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera; c) eventuali politiche e misure aggiuntive che possano essere necessarie nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima; d) le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti e quelle previste incluse nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima nell'ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell'Unione dell'energia. 3.   Nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima ciascuno Stato membro tiene in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione e pubblica la propria motivazione. 4.   Nel contesto della consultazione pubblica di cui all', gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la propria proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima.
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