Art. 4
Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
In vigore dal 11 dic 2018
Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia
Ciascuno Stato membro definisce nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all'allegato I, sezione A, punto 2:
a)
dimensione «decarbonizzazione»:
1)
per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione:
i)
l'obiettivo nazionale dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento (UE) 2018/842;
ii)
gli impegni dello Stato membro a norma del regolamento (UE) 2018/841;
iii)
se applicabile per conseguire gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni di gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali e di adattamento.
2)
per quanto riguarda l'energia rinnovabile:
al fine di conseguire l'obiettivo vincolante dell'UE di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030 di cui all' della direttiva (UE) 2018/2001, un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria indicativa. Entro il 2022, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 18 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2025, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 43 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030. Entro il 2027, la traiettoria indicativa raggiunge un punto di riferimento pari ad almeno il 65 % dell'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra l'obiettivo nazionale vincolante per il 2020 dello Stato membro interessato e il suo contributo all'obiettivo 2030.
Entro il 2030 la traiettoria indicativa deve raggiungere almeno il contributo previsto dello Stato membro. Se uno Stato membro prevede di superare il proprio obiettivo nazionale vincolante per il 2020, la sua traiettoria indicativa può iniziare al livello che si aspetta di raggiungere. Le traiettorie indicative degli Stati membri, nel loro insieme, concorrono al raggiungimento dei punti di riferimento dell'Unione nel 2022, 2025 e 2027 e all'obiettivo vincolante dell'Unione di almeno il 32 % di energia rinnovabile nel 2030. Indipendentemente dal suo contributo all'obiettivo dell'Unione e dalla sua traiettoria indicativa ai fini del presente regolamento, uno Stato membro è libero di stabilire obiettivi più ambiziosi per finalità di politica nazionale;
b)
dimensione «Efficienza energetica»:
1)
il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire gli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica nel 2030 di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all'intensità energetica;
gli Stati membri esprimono il loro contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2030, con una traiettoria indicativa di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;
2)
l'importo cumulativo dei risparmi degli usi finali energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 ai sensi dell', paragrafo 1, lettera b) sui regimi obbligatori di efficienza energetica a norma della direttiva 2012/27/UE;
3)
le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, pubblici e privati, la tabella di marcia con indicatori di progresso misurabili stabiliti a livello nazionale, una stima fondata su prove del risparmio energetico atteso, nonché dei benefici in senso lato, e i contributi agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;
4)
la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 ai sensi dell' della direttiva 2012/27/UE relativo al ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici;
c)
dimensione «Sicurezza energetica»:
1)
gli obiettivi nazionali:
—
incrementare la diversificazione delle fonti di energia dei relativi approvvigionamenti da paesi terzi, nell'ottica di ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia;
—
aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, e
—
affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, nell'ottica di accrescere la resilienza dei sistemi energetici regionali e nazionali, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;
d)
dimensione «Mercato interno dell'energia»:
1)
il livello d'interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno, mediante una strategia in cui il livello a partire dal 2021 è definito in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati, prendendo in considerazione l'obiettivo nel 2020 del 10 % delle interconnessioni e gli indicatori dell'urgenza delle azioni sulla base del differenziale di prezzo nel mercato all'ingrosso, della capacità di trasmissione nominale degli interconnettori in relazione al loro carico di punta e della capacità installata di generazione di energie rinnovabili di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1. Ogni nuovo interconnettore è soggetto a un'analisi costi-benefici socioeconomica e ambientale e attuato soltanto se i vantaggi potenziali superano i costi;
2)
i progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas e, ove necessario, i progetti di ammodernamento, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia;
3)
gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come: l'aumento della flessibilità del sistema, in particolare mediante politiche e misure relative alla formazione dei prezzi in base al mercato in conformità del diritto applicabile; l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità scambiabile delle interconnessioni esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e riduzione di produzione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, e altri obiettivi nazionali relativi al mercato interno dell'energia ai sensi dell'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.3;
e)
dimensione «ricerca, innovazione e competitività»:
1)
gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e, ove disponibile, privato della ricerca e dell'innovazione relativamente all'Unione dell'energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi, che rispecchino le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e, se del caso, del piano SET. Nel definire i suoi obiettivi, traguardi e contributi, lo Stato membro può basarsi sulle strategie o sui piani nazionali esistenti che sono compatibili con il diritto dell'Unione;
2)
ove disponibili, gli obiettivi nazionali per il 2050 per la promozione di tecnologie energetiche pulite.
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