Art. 5
Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell'energia rinnovabile
1. Nel proprio contributo alla propria quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia del 2030 e dell'ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all', lettera a), punto 2), ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti:
a)
misure previste dalla direttiva (UE) 2018/2001;
b)
misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE;
c)
altre misure esistenti volte a promuovere l'energia rinnovabile nello Stato membro e, ove pertinente, a livello di Unione;
d)
l'obiettivo nazionale vincolante 2020 di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di cui all'allegato I della direttiva (EU) 2018/2001.
e)
le circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile, quali:
i)
l'equa distribuzione della diffusione nell'Unione;
ii)
le condizioni economiche e il potenziale, compreso il PIL pro capite;
iii)
il potenziale per una diffusione delle energie rinnovabili efficace sul piano dei costi;
iv)
i vincoli geografici, ambientali e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse;
v)
il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri;
vi)
altre circostanze pertinenti, in particolare gli sforzi pregressi.
Per quanto riguarda la lettera e) del primo comma, nel suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima, uno Stato membro indica quali circostanze pertinenti che incidono sulla diffusione dell'energia rinnovabile ha preso in considerazione.
2. Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 32 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia a livello di Unione entro il 2030.
Storico versioni
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