Art. 3

Piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Piani nazionali integrati per l'energia e il clima 1.   Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 1o gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l'energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente. 2.   I piani nazionali integrati per l'energia e il clima comprendono le sezioni principali seguenti: a) una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione pubblica e della partecipazione dei portatori d'interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell'elaborazione del piano, come stabilito agli e all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 1, del presente regolamento; b) una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali relativi alle dimensioni dell'Unione dell'energia di cui all' e all'allegato I; c) una descrizione delle politiche e misure relative agli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b), nonché una panoramica generale dell'investimento necessario per conseguire i corrispondenti obiettivi, traguardi e contributi; d) una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore; e) se del caso, una descrizione delle barriere e degli ostacoli regolamentari, e non regolamentari, che si frappongono alla realizzazione degli obiettivi, dei traguardi, o dei contributi relativi all'energia rinnovabile e all'efficienza energetica; f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b), nonché della loro coerenza con gli obiettivi di riduzione a lungo termine delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi e alle strategie a lungo termine di cui all'; g) una valutazione generale degli impatti delle politiche e delle misure previste sulla competitività in relazione alle cinque dimensioni dell'Unione dell'energia; h) un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all'allegato III del presente regolamento, che definisce le metodologie e le misure da applicare da parte dello Stato membro per conformarsi all'obbligo di risparmio energetico di cui all' della direttiva 2012/27/EU e all'allegato V di tale direttiva. 3.   Con riguardo ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima, gli Stati membri: a) limitano la complessità amministrativa e i costi per tutte le parti interessate; b) tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell'Unione dell'energia, in particolare del principio «l'efficienza energetica al primo posto»; c) usano dati e ipotesi solidi e coerenti sull'insieme delle cinque dimensioni, se del caso; d) valutano il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica, tenendo conto dei servizi energetici domestici necessari per garantire un tenore di vita di base nel rispettivo contesto nazionale, della politica sociale esistente e delle altre politiche pertinenti, nonché degli orientamenti indicativi della Commissione sui relativi indicatori di povertà energetica. Qualora uno Stato membro riscontri, conformemente al primo comma, lettera d), la presenza di un numero elevato di famiglie in condizioni di povertà energetica, sulla base di una sua valutazione di dati verificabili, esso include nel suo piano un obiettivo indicativo nazionale di riduzione della povertà energetica. Gli Stati membri interessati delineano nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, le eventuali politiche e misure che affrontano la povertà energetica, comprese misure di politica sociale e altri programmi nazionali pertinenti. 4.   Ciascuno Stato membro mette a disposizione del pubblico il proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato alla Commissione a norma del presente articolo. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per modificare l'allegato I, parte 1, sezione A, punti 2.1.1 e 3.1.1, e sezione B, punti 4.1 e 4.2.1, e parte 2, punto 3, al fine di adeguare tali punti alle modifiche del quadro dell'Unione per l'energia e il clima che sono direttamente e specificamente connesse ai contributi dell'Unione alla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi.
Storico versioni

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