Art. 10
Consultazione pubblica
In vigore dal 11 dic 2018
Consultazione pubblica
Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell'Unione, ciascuno Stato membro provvede affinché al pubblico siano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all'elaborazione della proposta del piano — per quanto riguarda i piani nazionali integrati per l'energia e il clima per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — nonché delle strategie a lungo termine di cui all'. Ciascuno Stato membro allega a tali documenti trasmessi alla Commissione una sintesi delle osservazioni del pubblico o delle osservazioni provvisorie. Nella misura in cui si applica la direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte sulla proposta in conformità a detta direttiva soddisfino gli obblighi di consultazione pubblica ai sensi del presente regolamento.
Ciascuno Stato membro provvede a che il pubblico sia informato. Ciascuno Stato membro fissa scadenze ragionevoli che concedano un tempo sufficiente per l'informazione del pubblico e per consentire a quest'ultimo di partecipare ed esprimere le sue opinioni. Ciascuno Stato membro assicura che il pubblico sia informato.
Ciascuno Stato membro limita la complessità amministrativa in sede di attuazione del presente articolo.
Storico versioni
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