Art. 12
Cooperazione regionale
In vigore dal 11 dic 2018
Cooperazione regionale
1. Gli Stati membri cooperano tra di loro, tenendo conto di tutte le forme esistenti e potenziali di cooperazione regionale, per conseguire efficacemente obiettivi, traguardi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
2. Ciascuno Stato membro, prima di trasmettere la propria proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima alla Commissione a norma dell', paragrafo 1 — per quanto riguarda i piani per il periodo dal 2021 al 2030, in preparazione dei piani finali ben prima della loro adozione — individua le opportunità di cooperazione regionale e consulta gli Stati membri vicini, anche nei forum di cooperazione regionale. Se lo Stato membro che è autore del piano lo ritiene opportuno, esso può consultare altri Stati membri o paesi terzi che hanno manifestato interesse. Gli Stati membri insulari senza interconnessioni energetiche con altri Stati membri, eseguono tali consultazioni con gli Stati membri vicini con frontiere marittime. Agli Stati membri consultati dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per esprimersi. Ogni Stato membro include nella proposta di piano nazionale integrato per l'energia e il clima — per quanto riguarda i piani per il periodo dal 2021 al 2030, nel suo piano finale nazionale per l'energia e il clima — almeno i risultati provvisori della consultazione regionale, comprese se del caso, le modalità con cui le osservazioni degli Stati membri o dei paesi terzi sono state prese in considerazione.
3. Gli Stati membri possono decidere, su base volontaria, di procedere alla definizione congiunta di parti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e delle relazioni intermedie, anche nell'ambito dei forum di cooperazione regionale. In tal caso, il risultato sostituisce le parti corrispondenti dei loro piani nazionali integrati in materia di energia e di clima e delle relazioni intermedie. Su richiesta di due o più Stati membri, la Commissione facilita tale esercizio.
4. Onde facilitare l'integrazione del mercato e politiche e misure efficienti sotto il profilo dei costi, gli Stati membri, nel periodo che intercorre tra il termine di presentazione delle proposte di piani nazionali integrati per l'energia e il clima e il termine per la presentazione dei piani finali, presentano le parti rilevanti dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima nei forum di cooperazione regionale pertinenti ai fini della relativa messa a punto. Se del caso, la Commissione facilita tale cooperazione e consultazione tra Stati membri e, qualora identifichi opportunità per un'ulteriore cooperazione regionale, può fornire agli Stati membri orientamenti indicativi onde facilitare l'efficacia della cooperazione e il processo di consultazione.
5. Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in tali piani in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.
6. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale e, se del caso, nei forum di cooperazione regionale, in sede di applicazione delle politiche e misure rilevanti di cui ai rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
7. Gli Stati membri possono altresì prevedere una cooperazione con i firmatari della Comunità dell'energia e con i paesi terzi membri dello Spazio economico europeo.
8. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che la consultazione transfrontaliera svolta sulla proposta in conformità all' di tale direttiva soddisfi gli obblighi di cooperazione regionale a norma del presente regolamento purché siano soddisfatti i requisiti del presente articolo.
Storico versioni
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