Art. 14

Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima 1.   Entro il 30 giugno 2023 e quindi entro il 1o gennaio 2033 e successivamente ogni 10 anni, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione una proposta di aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato oppure fornisce alla Commissione le ragioni che giustificano perché il piano non necessita aggiornamento. 2.   Entro il 30 giugno 2024 e quindi entro il 1o gennaio 2034 e successivamente ogni 10 anni ciascuno Stato membro presenta alla Commissione l'aggiornamento dell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato, salvo se abbia motivato alla Commissione che il piano non necessita aggiornamento conformemente al paragrafo 1. 3.   Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro modifica il proprio obiettivo, traguardo o contributo nazionale in relazione agli obiettivi, traguardi o contributi quantificati dell'Unione di cui all', lettera a), paragrafo 1, in modo da riflettere un incremento in ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato. Nell'aggiornamento di cui al paragrafo 2, ciascuno Stato membro modifica il proprio obiettivo, traguardo o contributo nazionale in relazione agli obiettivi, traguardi o contributi quantificati dell'Unione di cui all', lettera a), punto 2), e lettera b), in modo da riflettere la stessa o una maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell'ultimo piano nazionale integrato per l'energia e il clima notificato. 4.   Nel loro piano aggiornato integrato nazionale per l'energia e il clima gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull'ambiente nell'ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 17 a 25. 5.   Negli aggiornamenti di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell'ambito del semestre europeo nonché degli obblighi derivanti dall'accordo di Parigi. 6.   Le procedure di cui all', paragrafo 2 e agli si applicano all'elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima. 7.   Il presente articolo non pregiudica il diritto degli Stati membri di apportare, in qualsiasi momento, adeguamenti e modifiche alle politiche nazionali definite o menzionate nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, a condizione che tali adeguamenti e modifiche figurino nella relazione intermedia nazionale integrata sull'energia e il clima di cui all'.
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