Art. 17

Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima 1.   Fatto salvo l', entro il 15 marzo 2023 e successivamente ogni due anni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione lo stato di attuazione del proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima riguardanti tutte e cinque le dimensioni dell'Unione dell'energia. 2.   Le relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima vertono sui seguenti elementi: a) i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima, nonché i finanziamenti e l'attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli, inclusa una revisione degli investimenti effettivi a fronte delle previsioni di investimento iniziali; b) se applicabile, informazioni sui progressi conseguiti nell'avvio del dialogo di cui all'; c) le informazioni di cui agli articoli da 20 a 25 e, se opportuno, aggiornamento delle politiche e misure conformemente a tali articoli; d) informazioni sull'adattamento ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a), punto 19); e) nella misura del possibile, la quantificazione dell'impatto delle politiche e misure previste dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima sulla qualità dell'aria e sulle emissioni di inquinanti atmosferici. L'Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCC le relazioni biennali in conformità alla decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti e le comunicazioni nazionali ai sensi dell' della convenzione UNFCC. 3.   La relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima copre le informazioni contenute nelle relazioni annuali di cui all', paragrafo 3, e le informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra contenute nelle relazioni di cui all'. 4.   La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all', paragrafo 1, lettera b), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6. 5.   Frequenza e portata delle informazioni e degli aggiornamenti di cui al paragrafo 2, lettera c), sono commisurate alla necessità di procurare sufficiente certezza agli investitori. 6.   Se la Commissione ha formulato raccomandazioni ai sensi dell', paragrafo 1 o 2, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima del presente articolo le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Se del caso, le informazioni contengono un calendario d'attuazione dettagliato. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione. 7.   Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo.
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