Art. 19

Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e dell'uso dei proventi della vendita all'asta

In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo e dell'uso dei proventi della vendita all'asta 1.   Entro il 15 marzo 2021, e successivamente ogni due anni, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui rispettivi piani e strategie di adattamento, delineando le azioni attuate e previste per agevolare l'adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 1, e in conformità degli obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi. 2.   Entro il 31 luglio 2021, e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative all'uso dei proventi realizzati dagli Stati membri mediante la vendita all'asta delle quote di emissioni a norma dell', paragrafo 1, e dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 3. 3.   Entro il 30 settembre 2021 e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative al sostegno ai paesi in via di sviluppo, ivi comprese le informazioni di cui all'allegato VIII, parte 2, e in conformità dei pertinenti obblighi di comunicazione concordati nel quadro della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi. 4.   Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo, ad eccezione delle informazioni di cui all'allegato VIII, parte 2, lettera b). 5.   La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all', paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedure di trasmissione delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6.
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