Art. 20

Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile

In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazioni integrate relative all'energia rinnovabile Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti: a) l'attuazione delle traiettorie e obiettivi seguenti: 1) traiettoria nazionale indicativa della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia dal 2021 al 2030; 2) traiettorie stimate della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia dal 2021 al 2030 per energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti; 3) traiettorie stimate per tecnologia di produzione di energia rinnovabile da utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell'energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo finale totale lordo di energia atteso, ripartito per tecnologia e per settore in Mtep e il totale della capacità installata prevista per tecnologia e per settore in MW; 4) traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell'offerta di biomassa ripartite tra materia prima e origine (distinguendo tra produzione interna e importazioni). Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell'impatto sul pozzo di assorbimento LULUCF; 5) se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l'uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile), energia recuperata dai fanghi ottenuti dal trattamento delle acque reflue; b) l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti: 1) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all'obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l'energia rinnovabile di cui all', lettera a), punto 2), del presente regolamento, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell'attuazione delle misure di cui agli articoli da 23 a 28 della direttiva (UE) 2018/2001; 2) se disponibili, misure specifiche a favore della cooperazione regionale; 3) fatti salvi gli articoli 107 e 108 TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, per promuovere l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti; 4) se del caso, la valutazione del sostegno a favore dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che gli Stati membri sono tenuti a effettuare ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001; 5) misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli da 15 a 18 della direttiva (UE) 2018/2001; 6) se del caso, misure specifiche per valutare, rendere trasparente e ridurre la necessità di capacità dagli impianti essenziali che può portare a una riduzione della produzione di energia da fonti rinnovabili; 7) una sintesi delle politiche e delle misure ai sensi del quadro efficace che dovranno essere messe in atto dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per promuovere e agevolare l'autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile; 8) misure per promuovere l'uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità, anche della biomassa sostenibile, nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata; 9) misure adottate per aumentare la quota di energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento, trasporti; 10) politiche e misure per facilitare l'adozione di accordi di compravendita di energia elettrica; c) informazioni supplementari specificate nell'allegato IX, parte 1.
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