Art. 22
Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica
Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti:
a)
obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento;
b)
se del caso, obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;
c)
obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l'energia elettrica;
d)
obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia;
e)
politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a d);
f)
cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d);
g)
fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.
Storico versioni
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