Art. 22

Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica

In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti: a) obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dell'approvvigionamento; b) se del caso, obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi; c) obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l'energia elettrica; d) obiettivi nazionali per aumentare la flessibilità del sistema energetico nazionale, in particolare mediante lo sviluppo delle fonti energetiche interne, la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia; e) politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a d); f) cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d); g) fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.
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