Art. 24
Comunicazione integrata sulla povertà energetica
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata sulla povertà energetica
Laddove si applichi l', paragrafo 3, lettera d), secondo comma, lo Stato membro interessato include nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima:
a)
informazioni sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale nel ridurre il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica; nonché
b)
informazioni quantitative sul numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica e, se del caso, informazioni sulle politiche e le misure di lotta alla povertà energetica.
La Commissione condivide i dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo con l'Osservatorio della povertà energetica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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