Art. 23
Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata sul mercato interno dell'energia
1. Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:
a)
il livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 tenuto conto del traguardo d'interconnessione minima del 15 % entro quell'anno e degli indicatori di cui all'allegato I, parte 1, sezione A, punto 2.4.1, nonché delle misure per l'attuazione della strategia per il conseguimento di questo livello, incluse quelle relative alla concessione delle autorizzazioni;
b)
i progetti principali per l'infrastruttura di trasmissione dell'energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia;
c)
se applicabile, principali progetti infrastrutturali previsti, diversi dai progetti di interesse comune, inclusi i progetti di infrastrutture che coinvolgono paesi terzi e, nella misura del possibile, una valutazione generale della loro compatibilità con le finalità e gli obiettivi dell'Unione dell'energia e del loro contributo a questi ultimi;
d)
obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell'energia, come la crescente flessibilità del sistema, l'integrazione e l'accoppiamento dei mercati, al fine di aumentare la capacità scambiabile delle interconnessioni esistenti, le reti intelligenti, l'aggregazione, la gestione della domanda, lo stoccaggio, la generazione distribuita, i meccanismi di dispacciamento, ridispacciamento e limitazione di produzione, nonché i segnali di prezzo in tempo reale;
e)
se del caso, obiettivi e misure nazionali relativi alla partecipazione non discriminatoria delle energie rinnovabili, alla gestione della domanda e allo stoccaggio, anche attraverso l'aggregazione, in tutti i mercati dell'energia;
f)
se del caso, obiettivi e misure nazionali per garantire che i consumatori partecipino al sistema energetico e beneficino dell'autogenerazione e delle nuove tecnologie, tra cui i contatori intelligenti;
g)
misure volte ad assicurare l'adeguatezza del sistema elettrico;
h)
politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere da a) a g);
i)
cooperazione regionale nell'attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a h);
j)
fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento a livello nazionale, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore del mercato interno dell'energia, anche per il traguardo d'interconnessione minima, se del caso;
k)
misure volte ad aumentare la flessibilità del sistema energetico per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la diffusione dell'accoppiamento dei mercati infragiornalieri e dei mercati di bilanciamento transfrontalieri.
2. Le informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 1 sono coerenti con la relazione dei regolatori nazionali di cui all', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/72/CE e all', paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/73/CE.
Storico versioni
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