Art. 25
Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività
Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull'attuazione degli obiettivi e misure seguenti:
a)
se del caso, obiettivi e politiche nazionali che traducono nel contesto nazionale obiettivi e politiche del piano SET;
b)
obiettivi nazionali di spesa totale pubblica e, se del caso, privata in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie energetiche pulite, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;
c)
se opportuno, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050 di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto, uso e stoccaggio;
d)
obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili;
e)
politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c);
f)
cooperazione con altri Stati membri nell'attuare gli obiettivi e le politiche di cui alle lettere da b) a d), compreso il coordinamento di politiche e misure nel contesto del piano SET, come l'allineamento dei programmi di ricerca e dei programmi comuni;
g)
se del caso, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell'Unione, a livello nazionale in questo settore.
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