Art. 27

Relazioni sugli obiettivi 2020

In vigore dal 11 dic 2018
Relazioni sugli obiettivi 2020 Entro il 30 aprile 2022, ciascuno Stato membro presenta alla Commissione relazioni in merito alla realizzazione degli obiettivi nazionali indicativi di efficienza energetica per il 2020 stabiliti ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, fornendo le informazioni stabilite nell'allegato IX, parte 2, del presente regolamento nonché degli obiettivi nazionali globali relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili nel 2020, di cui all'allegato I della direttiva 2009/28/CE nella versione in vigore il 31 dicembre 2020 fornendo le seguenti informazioni: a) le quote di energia da fonti rinnovabili nel 2020, sia settoriali (energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) che complessive; b) le misure adottate per raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili per il 2020, comprese le misure relative a regimi di sostegno, garanzie di origine e semplificazione delle procedure amministrative; c) la quota di energia da biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire da cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose del consumo energetico nel settore dei trasporti; d) la quota di energia da biocarburanti e biogas per autotrazione prodotti a partire da materie prime e altri carburanti elencati nell'allegato IX, parte A, della direttiva 2009/28/CE nella versione in vigore il 31 dicembre 2020 del consumo energetico nel settore dei trasporti.
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