Art. 28
Piattaforma online
In vigore dal 11 dic 2018
Piattaforma online
1. La Commissione istituisce una piattaforma online volta a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri, a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e a facilitare l'accesso del pubblico alle informazioni.
2. Gli Stati membri usano la piattaforma online, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.
3. La piattaforma online è operativa entro il 1o gennaio 2020. La Commissione utilizza la piattaforma online per facilitare l'accesso online del pubblico alle relazioni di cui al presente capo, ai piani nazionali integrati per l'energia e il clima finali e ai relativi aggiornamenti, nonché alle strategie a lungo termine di cui all', tenendo conto dei dati commercialmente sensibili e del rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
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