Art. 29

Valutazione dei progressi compiuti

In vigore dal 11 dic 2018
Valutazione dei progressi compiuti 1.   Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, di altre informazioni comunicate ai sensi del presente regolamento, degli indicatori nonché delle statistiche e dei dati europei, laddove disponibili: a) i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima, segnatamente al fine di evitare divari nel raggiungimento dei suddetti traguardi sul versante dell'energia rinnovabile e dell'efficienza energetica; b) i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i propri obiettivi, traguardi e contributi e nell'attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima; c) le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle dovute a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO2, in base ai dati sulle emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell' e, se opportuno, migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati del traffico aereo; d) l'impatto complessivo delle politiche e misure dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima sul funzionamento delle misure di politica climatica ed energetica dell'Unione; e) l'impatto complessivo delle politiche e misure incluse nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima sul funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione europea (ETS UE) e sull'equilibrio tra domanda e offerta di quote nel mercato europeo del carbonio. 2.   Nel settore dell'energia rinnovabile, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell'Unione sulla base di una traiettoria indicativa che parte dal 20 % nel 2020, raggiunge punti di riferimento pari ad almeno il 18 % nel 2022, il 43 % nel 2025 e il 65 % nel 2027 rispetto all'aumento totale della quota di energia da fonti rinnovabili tra il traguardo 2020 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile e quello del 2030 e raggiunge il traguardo 2030 dell'Unione sul versante dell'energia rinnovabile pari ad almeno il 32 % nel 2030. 3.   Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 273 Mtep di energia primaria e 956 Mtep di energia finale nel 2030, ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE. Durante la valutazione, la Commissione procede per le fasi seguenti: a) esamina se è stata raggiunta la soglia massima unionale di 1 483 Mtep di energia primaria e di 1 086 Mtep di energia finale nel 2020; b) valuta se l'avanzamento degli Stati membri indica che l'Unione nel suo insieme è sulla buona strada per conseguire il livello di consumo di energia nel 2030 di cui al primo comma, tenendo conto della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima; c) si avvale dei risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico unionale e nazionale e di altre analisi complementari; d) tiene debitamente conto delle circostanze pertinenti che incidono sul consumo di energia primaria e finale, indicate dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima, conformemente all', paragrafo 2. 4.   Nel settore del mercato interno dell'energia, come parte della sua valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi realizzati nel conseguire il livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030. 5.   Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni anno la Commissione valuta, in particolare sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento, se l'Unione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare: a) gli impegni ai sensi dell' della convenzione UNFCC e dell' dell'accordo di Parigi, definiti nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da nella riunione delle parti dell'accordo di Parigi; b) gli obblighi di cui all' del regolamento (UE) 2018/842 e all' del regolamento (UE) 2018/841; c) gli obiettivi definiti nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima al fine di conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, al fine di raggiungere i traguardi 2030 per l'energia e il clima. 6.   In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo. 7.   La Commissione riferisce sulla valutazione di cui al presente articolo nel quadro della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1999:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo