Art. 6

Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica

In vigore dal 11 dic 2018
Procedura per definire il contributo degli Stati membri all'efficienza energetica 1.   Nel proprio contributo nazionale indicativo all'efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all', lettera b), punto 1), ciascuno Stato membro considera che, ai sensi dell' della direttiva 2012/27/UE, nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 483 Mtep di energia primaria o non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1 273 Mtep di energia primaria e/o non superiore a 956 Mtep di energia finale. Inoltre ciascuno Stato membro tiene conto degli elementi seguenti: a) misure previste dalla direttiva 2012/27/UE; b) altre misure volte a promuovere l'efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione. 2.   Nel proprio contributo cui al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può tener conto di circostanze nazionali che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali: a) il potenziale rimanente di risparmi energetici efficienti in termini di costi; b) l'evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo; c) le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia; d) le variazioni nel mix energetico e lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio del carbonio; e) le azioni pregresse. Con riguardo al primo comma, ciascuno Stato membro indica, nel proprio piano nazionale integrato per l'energia e il clima, di quali pertinenti circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale ha eventualmente tenuto conto.
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