Art. 35

Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

In vigore dal 11 dic 2018
Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 1.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. 2.   La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia comprende i seguenti elementi: a) la valutazione di cui all'; b) laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all'; c) la relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull'applicazione di tale direttiva di cui al relativo , paragrafo 2; d) ogni due anni, a partire dal 2023, la relazione sulla sostenibilità delle bioenergie nell'Unione, con le informazioni di cui all'allegato X; e) ogni due anni, la relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, contenente le informazioni di cui all'allegato XI del presente regolamento; f) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/72/CE; g) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all' di tale direttiva; h) la relazione generale intermedia sui regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure politiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE; i) ogni due anni, la relazione generale intermedia sulla ristrutturazione del parco immobiliare nazionale residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, in linea con le tabelle di marcia previste nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine stabilite da ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE; j) ogni quattro anni, la relazione generale sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE; k) la relazione generale sui progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell'energia completo e operativo; l) la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE; m) la relazione sui progressi compiuti in materia di competitività; n) i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili; o) altre questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia, tra cui il sostegno pubblico e privato; p) entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni, la valutazione dell'attuazione della direttiva 2009/31/CE.
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