Art. 35 · Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

Art. 35

Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia

In vigore dal 11 dic 2018
Relazione sullo stato dell'Unione dell'energia 1.   Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell'Unione dell'energia. 2.   La relazione sullo stato dell'Unione dell'energia comprende i seguenti elementi: a) la valutazione di cui all'; b) laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all'; c) la relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull'applicazione di tale direttiva di cui al relativo , paragrafo 2; d) ogni due anni, a partire dal 2023, la relazione sulla sostenibilità delle bioenergie nell'Unione, con le informazioni di cui all'allegato X; e) ogni due anni, la relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, contenente le informazioni di cui all'allegato XI del presente regolamento; f) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/72/CE; g) la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all' di tale direttiva; h) la relazione generale intermedia sui regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure politiche alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE; i) ogni due anni, la relazione generale intermedia sulla ristrutturazione del parco immobiliare nazionale residenziale e non residenziale, sia pubblico che privato, in linea con le tabelle di marcia previste nell'ambito delle strategie di ristrutturazione a lungo termine stabilite da ciascuno Stato membro in conformità all'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE; j) ogni quattro anni, la relazione generale sui progressi realizzati dagli Stati membri nell'aumentare il numero di edifici a energia quasi zero di cui all', paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE; k) la relazione generale sui progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell'energia completo e operativo; l) la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE; m) la relazione sui progressi compiuti in materia di competitività; n) i progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, in particolare per quanto concerne i combustibili fossili; o) altre questioni rilevanti ai fini dell'attuazione dell'Unione dell'energia, tra cui il sostegno pubblico e privato; p) entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni, la valutazione dell'attuazione della direttiva 2009/31/CE.
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