Art. 21
Comunicazione integrata sull'efficienza energetica
In vigore dal 11 dic 2018
Comunicazione integrata sull'efficienza energetica
Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima gli Stati membri includono le informazioni seguenti:
a)
l'attuazione delle traiettorie, obiettivi e traguardi nazionali seguenti:
1)
la traiettoria indicativa di consumo annuale di energia primaria e finale dal 2021 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;
2)
le tappe indicative della strategia di ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, e i contributi agli obiettivi di efficienza energetica dell'Unione ai sensi della direttiva 2012/27/UE in conformità dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;
3)
se del caso, un aggiornamento degli altri obiettivi nazionali definiti nel piano nazionale;
b)
l'attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:
1)
politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all', tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell'edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell'infrastruttura del gas e dell'energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l'efficienza energetica;
2)
se del caso, strumenti di mercato intesi a incentivare miglioramenti dell'efficienza energetica, comprese, ma non solo, la tassazione dell'energia, prelievi e quote di emissione;
3)
il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma degli articoli 7 bis e 7 ter della direttiva 2012/27/UE e in conformità all'allegato III del presente regolamento;
4)
strategie di ristrutturazione a lungo termine ai sensi dell'articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE;
5)
politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici del settore pubblico e misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare, e non regolamentare, che impediscono l'introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica;
6)
cooperazione regionale nel settore dell'efficienza energetica, se pertinente;
7)
fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell'Unione, nel settore dell'efficienza energetica a livello nazionale, se applicabile;
c)
informazioni supplementari specificate nell'allegato IX, parte 2.
Storico versioni
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