Art. 52

Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio

In vigore dal 11 dic 2018
Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio All' della direttiva 2009/119/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell'inventario delle scorte di sicurezza di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell'inventario all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.».
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