Art. 53
Modifiche della direttiva 2010/31/UE
In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della direttiva 2010/31/UE
La direttiva 2010/31/UE è così modificata:
1)
l'articolo 2 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Ogni Stato membro stabilisce una strategia a lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione efficace in termini di costi degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. Ogni strategia di ristrutturazione a lungo termine prevede:»;
b)
è inserito il seguente paragrafo:
«8. La strategia di ristrutturazione a lungo termine di ciascuno Stato membro è trasmessa alla Commissione nell'ambito del rispettivo piano nazionale integrato definitivo per l'energia e il clima di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). In deroga all', paragrafo 1, di tale regolamento, la prima strategia di ristrutturazione a lungo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo è trasmessa alla Commissione entro il 10 marzo 2020.
(*2) Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1
»;"
2)
all', paragrafo 2, secondo comma, la frase «la relazione può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE» è abrogata;
3)
all', il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'ambito della relazione sullo stato dell'Unione dell'energia di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione presenta ogni quattro anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione, se necessario, elabora un piano d'azione e propone raccomandazioni e misure in conformità all' del regolamento (UE) 2018/1999 per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.»;
4)
all', i paragrafi 2 e 3 sono abrogati;
5)
all', paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999»;
6)
all', paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tale relazione è trasmessa alla Commissione nell'ambito dei piani nazionali integrati degli Stati membri per l'energia e il clima di cui all' del regolamento (UE) 2018/1999;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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