Art. 34
Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri
In vigore dal 11 dic 2018
Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri
1. Laddove opportuno, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi dell'Unione dell'energia. La Commissione mette immediatamente tali raccomandazioni a disposizione del pubblico.
2. Quando nel presente regolamento si fa riferimento al presente articolo, si applicano i seguenti principi:
a)
lo Stato membro interessato tiene in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;
b)
nella relazione intermedia nazionale integrata per l'energia e il clima, elaborata nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa in che modo ha tenuto in a debita considerazione la raccomandazione. Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, tale Stato membro motiva la propria decisione;
c)
le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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