Art. 33

Meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile

In vigore dal 11 dic 2018
Meccanismo unionale di finanziamento per l'energia rinnovabile 1.   Entro il 1o gennaio 2021 la Commissione istituisce il meccanismo unionale di finanziamento dell'Unione per l'energia rinnovabile di cui all', paragrafo 3, lettera d) prevedendo bandi di gara per i nuovi progetti in materia di energia rinnovabile nell'Unione al fine di colmare un divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale. Il sostegno può assumere, tra l'altro, la forma di un premio addizionale sui prezzi di mercato ed è assegnato a progetti in gara che offrono il minor costo o premio. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il meccanismo di finanziamento contribuisce al quadro favorevole di cui all', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 con l'obiettivo di sostenere la diffusione dell'energia rinnovabile in tutta l'Unione indipendentemente da un divario rispetto alla traiettoria indicativa unionale. A tal fine: a) i pagamenti degli Stati membri di cui all' possono essere integrati da ulteriori fonti, quali fondi dell'Unione, contributi del settore privato o pagamenti supplementari da parte degli Stati membri per contribuire al conseguimento del traguardo unionale; b) il meccanismo di finanziamento può, tra l'altro, fornire sostegno in forma di prestiti agevolati, sovvenzioni o una combinazione di entrambi e può sostenere, tra l'altro, progetti comuni tra Stati membri in conformità all' della direttiva UE 2018/2001 e la partecipazione degli Stati membri ai progetti comuni con paesi terzi in conformità all' di tale direttiva. 3.   Gli Stati membri conservano il diritto di decidere se, e in caso affermativo, a quali condizioni, permettere agli impianti situati sul proprio territorio di ricevere il sostegno finanziario del meccanismo di finanziamento. 4.   La Commissione, assistita dal comitato dell'Unione dell'energia di cui all', paragrafo 1, lettera b), può adottare atti di esecuzione al fine di definire le disposizioni necessarie all'istituzione e al funzionamento del meccanismo di finanziamento, in particolare: a) il metodo di calcolo del livello massimo del premio per ciascuna gara; b) la procedura di gara da applicare, comprese le condizioni di realizzazione e le relative sanzioni; c) il metodo di calcolo dei pagamenti degli Stati membri e i risultanti benefici statistici per gli Stati membri contribuenti; d) i requisiti minimi per la partecipazione degli Stati membri, tenendo conto della necessità di garantire sia la continuità del meccanismo mediante una durata sufficiente del pagamento degli Stati membri, sia la flessibilità massima per la partecipazione degli Stati membri; e) le disposizioni che assicurano la partecipazione e/o approvazione degli Stati membri ospitanti, e se necessario le disposizioni relative agli oneri aggiuntivi per i costi del sistema. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6. 5.   Ogni anno l'energia rinnovabile generata da impianti finanziati mediante il meccanismo di finanziamento è attribuita statisticamente agli Stati membri partecipanti, riflettendone i rispettivi pagamenti. I progetti sostenuti dal meccanismo di finanziamento che sono finanziati da altre fonti diverse dai pagamenti degli Stati membri non sono conteggiati ai fini dei contributi nazionali degli Stati membri, ma lo sono ai fini dell'obiettivo vincolante dell'Unione in conformità all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1999:oj#art-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo