Art. 44
Comitati
In vigore dal 11 dic 2018
Comitati
1. La Commissione è assistita da:
a)
un comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all', paragrafo 5, all', paragrafo 7, all', paragrafo 6, all', paragrafo 3 e all', paragrafo 3; e
b)
un comitato dell'Unione dell'energia per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4.
2. Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Il comitato sui cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sostituisce il comitato istituito all' del regolamento (UE) n. 525/2013.
4. Quando uno dei comitati di cui al paragrafo 1 esamina questioni orizzontali e azioni comuni, ne informa l'altro comitato di cui al paragrafo 1 al fine di garantire la coerenza delle politiche e di massimizzare le sinergie tra i settori.
5. Ciascuno Stato membro nomina il proprio o i propri rappresentanti presso il comitato sui cambiamenti climatici e presso il comitato dell'Unione dell'energia. I rappresentanti di ciascun comitato sono invitati alle riunioni dell'altro comitato.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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