Art. 44

Comitati

In vigore dal 11 dic 2018
Comitati 1.   La Commissione è assistita da: a) un comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all', paragrafo 5, all', paragrafo 7, all', paragrafo 6, all', paragrafo 3 e all', paragrafo 3; e b) un comitato dell'Unione dell'energia per quanto riguarda l'attuazione degli aspetti contemplati all', paragrafo 4, e all', paragrafo 4. 2.   Tali comitati sono comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 3.   Il comitato sui cambiamenti climatici di cui al paragrafo 1, lettera a) del presente articolo sostituisce il comitato istituito all' del regolamento (UE) n. 525/2013. 4.   Quando uno dei comitati di cui al paragrafo 1 esamina questioni orizzontali e azioni comuni, ne informa l'altro comitato di cui al paragrafo 1 al fine di garantire la coerenza delle politiche e di massimizzare le sinergie tra i settori. 5.   Ciascuno Stato membro nomina il proprio o i propri rappresentanti presso il comitato sui cambiamenti climatici e presso il comitato dell'Unione dell'energia. I rappresentanti di ciascun comitato sono invitati alle riunioni dell'altro comitato. 6.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l' del regolamento (UE) n. 182/2011.
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