Art. 45

Riesame

In vigore dal 11 dic 2018
Riesame Entro sei mesi da ciascun bilancio globale previsto all' dell'accordo di Parigi, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell'Unione dell'energia, sul suo contributo agli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi, sui progressi compiuti verso il raggiungimento dei traguardi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia e degli ulteriori obiettivi dell'Unione dell'energia nonché sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento al diritto dell'Unione o alle decisioni relative alla convenzione UNFCC e all'accordo di Parigi. Le relazioni della Commissione possono essere corredate di proposte legislative, se del caso.
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Riesame (Art. 45 Regolamento (UE) 2018/1999) — Testo vigente | Portale Normativo