Art. 47
Modifiche della direttiva 98/70/CE
In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della direttiva 98/70/CE
La direttiva 98/70/CE è così modificata:
1)
l'articolo 7 bis è così modificato:
a)
al paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia fornita; e»;
b)
al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«2. Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % entro il 31 dicembre 2020 il più gradualmente possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornita, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. La riduzione prevede:»;
2)
all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La Commissione assicura che le informazioni presentate a norma del paragrafo 3 siano rese rapidamente disponibili con mezzi adeguati.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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