Art. 47

Modifiche della direttiva 98/70/CE

In vigore dal 11 dic 2018
Modifiche della direttiva 98/70/CE La direttiva 98/70/CE è così modificata: 1) l'articolo 7 bis è così modificato: a) al paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia fornita; e»; b) al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10 % entro il 31 dicembre 2020 il più gradualmente possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornita, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all'allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. La riduzione prevede:»; 2) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La Commissione assicura che le informazioni presentate a norma del paragrafo 3 siano rese rapidamente disponibili con mezzi adeguati.».
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