Art. 37

Sistemi d'inventario dell'Unione e nazionali

In vigore dal 11 dic 2018
Sistemi d'inventario dell'Unione e nazionali 1.   Entro il 1°gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d'inventario per stimare le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell'allegato V, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti per l'inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all'allegato XII del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell' del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all'allegato V, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento. 3.   È istituito un sistema d'inventario dell'Unione per assicurare tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all'inventario dei gas a effetto serra dell'Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di garanzia e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di garanzia e di controllo della qualità dell'inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell'inventario dell'Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all'. 4.   La Commissione esegue un controllo iniziale dell'accuratezza dei dati preliminari dell'inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere a norma dell', paragrafo 3. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni domanda rilevante sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l'inventario definitivo per l'anno X-2. 5.   Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell'inventario richiesti per la compilazione dell'inventario dell'Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest'ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra. 6.   La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all', paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire le norme su struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d'inventario nazionali. Nel proporre tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6. 7.   La Commissione adotta atti delegati in conformità all' per integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative ai requisiti concernenti l'istituzione, la gestione e il funzionamento del sistema d'inventario dell'Unione. Nel proporre tali atti delegati, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi.
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