Art. 38

Revisione dell'inventario

In vigore dal 11 dic 2018
Revisione dell'inventario 1.   Per monitorare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli del regolamento (UE) 2018/842, la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'assorbimento dai pozzi a norma degli del regolamento (UE) 2018/841 e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dal diritto dell'Unione, nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati degli inventari nazionali trasmessi dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 4 del presente regolamento. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo. 2.   La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende: a) controlli volti a verificare la trasparenza, l'accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse; b) controlli volti a individuare casi in cui i dati dell'inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione; c) controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell'Unione; d) se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri. 3.   La Commissione, assistita dal comitato sui cambiamenti climatici di cui all', paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6. 4.   La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni rilevanti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all' del regolamento (UE) 2018/842 e i dati delle emissioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all' del regolamento (UE) 2018/841. 5.   I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all' del regolamento (UE) 2018/841, quattro mesi dopo la data di pubblicazione dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2018/841 anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri alla flessibilità di cui all' del regolamento (UE) 2018/841. 6.   I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all' del regolamento (UE) 2018/842, due mesi dopo la verifica di conformità con il regolamento (UE) 2018/841 di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2018/842 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell'anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli del regolamento (UE) 2018/842.
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