Art. 40
Istituzione e gestione dei registri
In vigore dal 11 dic 2018
Istituzione e gestione dei registri
1. L'Unione e gli Stati membri istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente il contributo stabilito a livello nazionale a norma dell', paragrafo 13, dell'accordo di Parigi e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell' di detto accordo.
2. L'Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.
3. I dati dei registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dell'amministratore centrale di cui all' della direttiva 2003/87/CE.
4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento definendo i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell'Unione e degli Stati membri, alla necessaria attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
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