Art. 41

Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione

In vigore dal 11 dic 2018
Cooperazione tra gli Stati membri e l'Unione 1.   Gli Stati membri cooperano e si coordinano pienamente tra loro e con l'Unione per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda: a) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima a norma degli articoli da 9 a 13; b) il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima a norma dell' e della relazione annuale a norma dell'; c) il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione e al seguito da darvi a norma dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafo 6, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafi 1 e 2; d) la compilazione dell'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull'inventario dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell', paragrafo 4; e) la preparazione della comunicazione nazionale dell'Unione a norma dell' della convenzione UNFCC e della relazione biennale dell'Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCC; f) le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCC e dall'accordo di Parigi conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCC, nonché la procedura dell'Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all'; g) eventuali adeguamenti sulla scorta del processo di revisione di cui all' del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCC; h) la compilazione dell'inventario approssimativo dell'Unione dei gas a effetto serra, a norma dell', paragrafo 2. 2.   La Commissione può fornire sostegno tecnico agli Stati membri in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e su richiesta di uno Stato membro.
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