Art. 26

Relazione annuale

In vigore dal 11 dic 2018
Relazione annuale 1.   Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione: a) le informazioni di cui all', paragrafo 2, della direttiva 2009/119/CE; b) le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, ai sensi dell' di tale direttiva. 2.   Entro il 31 luglio 2021, e successivamente ogni anno (anno X), gli Stati membri riferiscono alla Commissione gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l'anno X-1; Ai fini del presente paragrafo, la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la suddetta data, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre. 3.   A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all'allegato V. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali. Entro tre mesi dalla ricezione delle relazioni, la Commissione mette le informazioni di cui all'allegato V, parte 1, lettera n), a disposizione del Comitato sui cambiamenti climatici di cui all', paragrafo 1, lettera a). 4.   Ogni anno entro il 15 aprile gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra conformemente al paragrafo 3. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato della convenzione UNFCC ogni anno entro il 15 aprile. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati preliminari e definitivi dell'inventario nazionale rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo degli anni 2027 e 2032, elaborati per la contabilità LULUCF ai fini delle relazioni di conformità di cui all' del regolamento (UE) 2018/841. 6.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell' per: a) modificare l'allegato V, parte 2, per aggiungere o sopprimere sostanze nell'elenco dei gas a effetto serra, in conformità delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi; b) integrare il presente regolamento adottando valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisando le linee guida degli inventari applicabili conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell'accordo di Parigi. 7.   La Commissione, assistita dal Comitato dell'Unione dell'energia di cui all', paragrafo 1, lettera a), adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli inventari dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 3 del presente articolo, delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati conformemente agli del regolamento (UE) 2018/841 ai fini della trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri. Nel proporre gli atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei calendari della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni e delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, in modo da garantire la conformità dell'Unione, in quanto parte della convenzione UNFCC e dell'accordo di Parigi, agli obblighi di comunicazione. Tali atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell'elaborazione della relazione sull'inventario unionale dei gas a effetto serra. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 6.
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