Art. 13
Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
In vigore dal 11 dic 2018
Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima
Sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti notificati a norma degli , la Commissione in particolare valuta se:
a)
obiettivi, traguardi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;
b)
i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 12 e se gli Stati membri hanno tenuto in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2018:1999:oj#art-13