Art. 13

Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima

In vigore dal 11 dic 2018
Valutazione dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima Sulla base dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e dei relativi aggiornamenti notificati a norma degli , la Commissione in particolare valuta se: a) obiettivi, traguardi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell'Unione dell'energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima; b) i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 12 e se gli Stati membri hanno tenuto in debita considerazione le raccomandazioni della Commissione a norma dell'.
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