Art. 19
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 14 nov 2018
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a)
fornisce orientamenti generali per le attività dell’Agenzia;
b)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del capo V;
c)
nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo e, se del caso, ne proroga i rispettivi mandati o li rimuove dall’incarico a norma, rispettivamente, degli ;
d)
esercita l’autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e ne controlla l’operato, compresa l’esecuzione delle decisioni del consiglio di amministrazione, ed esercita l’autorità disciplinare nei confronti del vicedirettore esecutivo, d’accordo con il direttore esecutivo;
e)
prende tutte le decisioni sull’istituzione della struttura organizzativa dell’Agenzia e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l’attività dell’Agenzia e secondo una sana gestione di bilancio;
f)
adotta la politica dell’Agenzia in materia di personale;
g)
stabilisce il regolamento interno dell’Agenzia;
h)
adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
i)
adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e le pubblica sul sito web dell’Agenzia;
j)
adotta norme e procedure interne dettagliate per la protezione degli informatori, compresi canali adeguati di comunicazione per la segnalazione di irregolarità;
k)
autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente agli ;
l)
approva, su proposta del direttore esecutivo, l’accordo sulla sede dell’Agenzia e gli accordi sui siti tecnici e di riserva, stabiliti in conformità dell’, paragrafo 3, che il direttore esecutivo e gli Stati membri ospitanti devono firmare;
m)
esercita, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);
n)
adotta, in accordo con la Commissione, le disposizioni di attuazione necessarie per dare effetto allo statuto dei funzionari conformemente all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
o)
adotta le necessarie disposizioni relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia;
p)
adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia, comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
q)
adotta il progetto di documento unico di programmazione, che contiene la programmazione pluriennale dell’Agenzia, il suo programma di lavoro per l’anno successivo e un progetto provvisorio di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia comprensivo di un progetto di tabella dell’organico, e lo presenta, unitamente a qualsiasi versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno;
r)
adotta, entro il 30 novembre di ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto, conformemente alla procedura annuale di bilancio, il documento unico di programmazione tenendo conto del parere della Commissione e provvede a che il testo definitivo di tale documento unico di programmazione sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato;
s)
adotta, entro la fine di agosto di ogni anno, una relazione intermedia sui progressi compiuti nell’attuazione delle attività programmate per l’anno in corso e la presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione;
t)
valuta e adotta la relazione annuale di attività consolidata delle attività dell’Agenzia per l’anno precedente, in cui confronta, in particolare, i risultati ottenuti con gli obiettivi del programma di lavoro annuale e, entro il 1o luglio di ogni anno, trasmette sia la relazione che la relativa valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti e assicura che la relazione annuale di attività sia pubblicata;
u)
svolge le funzioni attribuitegli in relazione al bilancio dell’Agenzia, compresa la realizzazione dei progetti pilota e dei prototipi di cui all’;
v)
adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’Agenzia in conformità dell’;
w)
nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;
x)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle varie relazioni di audit e valutazioni interne e esterne, e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della procura europea (EPPO);
y)
adotta i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 4, e li aggiorna periodicamente;
z)
adotta le misure di sicurezza necessarie, compresi un piano di sicurezza e un piano di continuità operativa e di ripristino in caso di disastro, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni degli esperti di sicurezza che fanno parte dei gruppi consultivi;
aa)
previa approvazione della Commissione, adotta le norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate;
bb)
nomina un responsabile della sicurezza;
cc)
nomina un responsabile della protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725;
dd)
adotta le modalità pratiche di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001;
ee)
adotta le relazioni sullo sviluppo dell’EES conformemente all’articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e le relazioni sullo sviluppo dell’ETIAS conformemente all’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240;
ff)
adotta le relazioni sul funzionamento tecnico del SIS II in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 4, della decisione 2007/533/GAI e del VIS in conformità dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008 e dell’, paragrafo 3, della decisione 2008/633/GAI, dell’EES in conformità dell’articolo 72, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’ETIAS in conformità dell’articolo 92, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240;
gg)
adotta la relazione annuale sulle attività del sistema centrale di Eurodac conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 603/2013;
hh)
adotta osservazioni formali sulle relazioni del Garante europeo della protezione dei dati relative ai controlli e agli audit effettuati in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006, dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013, dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’articolo 67 del regolamento (UE) 2018/1240 e assicura adeguato seguito a tali controlli e audit;
ii)
pubblica le statistiche relative al SIS II in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 66, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI;
jj)
elabora e pubblica statistiche sulle attività del sistema centrale dell’Eurodac in conformità dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;
kk)
pubblica le statistiche relative all’EES in conformità dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2017/2226;
ll)
pubblica le statistiche relative all’ETIAS in conformità dell’articolo 84 del regolamento (UE) 2018/1240;
mm)
provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle autorità competenti autorizzate a consultare direttamente i dati inseriti nel SIS II in conformità dell’, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’, paragrafo 8, della decisione 2007/533/GAI, e dell’elenco degli uffici dei sistemi nazionali del SIS II (uffici N.SIS II) e degli uffici SIRENE in conformità, rispettivamente, dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’, paragrafo 3, della decisione 2007/533/GAI, nonché dell’elenco delle autorità competenti in conformità dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2226 e dell’elenco delle autorità competenti in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240.
nn)
provvede alla pubblicazione annuale dell’elenco delle unità conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 603/2013;
oo)
assicura che tutte le decisioni e azioni dell’Agenzia che interessano i sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettino il principio di indipendenza della magistratura;
pp)
svolge ogni altro compito conferitogli conformemente al presente regolamento.
Fatte salve le disposizioni relative alla pubblicazione degli elenchi delle autorità competenti previste dagli atti giuridici dell’Unione di cui al primo comma, lettera mm), e ove tali atti giuridici non prevedano l’obbligo di pubblicare e aggiornare costantemente tali elenchi sul sito web dell’Agenzia, il consiglio di amministrazione ne garantisce la pubblicazione e gli aggiornamenti continui.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti con cui delega al direttore esecutivo i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
3. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo o alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e alle attività collegate alla ricerca, ai progetti pilota, ai prototipi e ai collaudi.
Storico versioni
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