Art. 45
Formazione del bilancio
In vigore dal 14 nov 2018
Formazione del bilancio
1. Ogni anno il direttore esecutivo prepara, tenendo conto delle attività svolte dall’Agenzia, un progetto di dichiarazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, incluso un progetto di tabella dell’organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia predisposto dal direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo, comprensivo di un progetto di tabella dell’organico. Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette il progetto alla Commissione e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac come parte integrante del documento unico di programmazione.
3. La Commissione trasmette all’autorità di bilancio il progetto di stato di previsione unitamente al progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione.
4. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto di bilancio generale dell’Unione le stime che ritiene necessarie per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale e le trasmette all’autorità di bilancio ai sensi degli articoli 313 e 314 TFUE.
5. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo per l’Agenzia.
6. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico per l’Agenzia.
7. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’Agenzia. Il bilancio diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Se del caso, il bilancio dell’Agenzia è sottoposto agli opportuni adeguamenti.
8. Qualsiasi modifica del bilancio dell’Agenzia, inclusa la tabella dell’organico, segue la medesima procedura applicabile alla determinazione del bilancio iniziale.
9. Fatto salvo l’, paragrafo 5, il consiglio d’amministrazione comunica al più presto all’autorità di bilancio l’intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative per il finanziamento del bilancio, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali la locazione o l’acquisto di edifici. Il consiglio d’amministrazione ne informa la Commissione. Qualora uno dei due rami dell’autorità di bilancio intenda formulare un parere, notifica al consiglio di amministrazione, entro due settimane dal ricevimento dell’informazione relativa al progetto, l’intenzione di formulare tale parere. In mancanza di risposta, l’Agenzia può procedere con l’operazione prevista. Il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 si applica ai progetti riguardanti gli immobili che possono avere implicazioni significative per il bilancio dell’Agenzia.
Storico versioni
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