Art. 47

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 14 nov 2018
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell’Agenzia. 2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione. 3.   Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario N+1, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori dell’esercizio N al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell’articolo 245 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. 4.   Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l’anno N. 5.   Entro il 31 marzo dell’anno N+1 il contabile della Commissione trasmette alla Corte dei conti i conti provvisori dell’Agenzia per l’anno N, consolidati con i conti della Commissione. 6.   Al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, ai sensi dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette al consiglio di amministrazione per parere. 7.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia per l’anno N. 8.   Entro il 1o luglio dell’anno N+1 il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, corredati del parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e ai paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac. 9.   Entro il 15 novembre dell’anno N+1 i conti definitivi per l’anno N sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 10.   Entro il 30 settembre dell’anno N+1il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 11.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo e a norma dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio N. 12.   Entro il 15 maggio dell’anno N+2 il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore esecutivo per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
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Esecuzione e controllo del bilancio (Art. 47 Regolamento (UE) 2018/1726) — Testo vigente | Portale Normativo