Art. 46
Struttura del bilancio
In vigore dal 14 nov 2018
Struttura del bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia risultano in pareggio.
3. Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:
a)
un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione «Commissione»);
b)
un contributo dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipano ai lavori dell’Agenzia, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi di associazione e nelle intese di cui all’ che ne specificano il contributo finanziario;
c)
un finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega a norma della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’ e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione;
d)
contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all’accordo di delega di cui all’;
e)
il recupero dei costi pagati dagli organi e dagli organismi dell’Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all’; e
f)
gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri.
4. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
Storico versioni
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