Art. 46

Struttura del bilancio

In vigore dal 14 nov 2018
Struttura del bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia risultano in pareggio. 3.   Fatti salvi altri tipi di risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione (sezione «Commissione»); b) un contributo dei paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e alle misure relative al regolamento Dublino e a Eurodac che partecipano ai lavori dell’Agenzia, secondo quanto previsto nei rispettivi accordi di associazione e nelle intese di cui all’ che ne specificano il contributo finanziario; c) un finanziamento dell’Unione, sotto forma di accordi di delega a norma della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’ e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell’Unione; d) contributi erogati dagli Stati membri per i servizi loro offerti conformemente all’accordo di delega di cui all’; e) il recupero dei costi pagati dagli organi e dagli organismi dell’Unione per servizi loro forniti conformemente agli accordi di collaborazione di cui all’; e f) gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. 4.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.
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