Art. 44

Documento unico di programmazione

In vigore dal 14 nov 2018
Documento unico di programmazione 1.   Ogni anno il direttore esecutivo predispone, tenuto conto degli orientamenti stabiliti della Commissione, un progetto di documento unico di programmazione per l’esercizio successivo, secondo quanto previsto all’ del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 e nella pertinente disposizione della regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’ del presente regolamento. Il documento unico di programmazione contiene un programma pluriennale, un programma di lavoro annuale, nonché il bilancio e le informazioni sulle risorse proprie dell’Agenzia, come precisato nella regolamentazione finanziaria dell’Agenzia adottata ai sensi dell’. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di documento unico di programmazione previa consultazione dei gruppi consultivi e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, corredato dell’eventuale versione aggiornata. 3.   Entro il 30 novembre di ogni anno, il consiglio di amministrazione adotta, tenuto conto del parere della Commissione, il documento unico di programmazione a maggioranza dei due terzi dei membri aventi diritto di voto e secondo la procedura annuale di bilancio. Il consiglio di amministrazione provvede a che la versione definitiva del documento unico di programmazione sia trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e sia pubblicata. 4.   Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l’approvazione definitiva del bilancio generale dell’Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza. Il documento unico di programmazione adottato è quindi trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e pubblicato. 5.   Il programma di lavoro annuale per l’esercizio successivo comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e l’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ogni azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 6. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all’esercizio finanziario precedente. Quando all’Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura di quella applicabile al programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale. 6.   Il programma pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. Riporta inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata secondo necessità, in particolare per adattarla all’esito della valutazione di cui all’.
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