Art. 39

Valutazione

In vigore dal 14 nov 2018
Valutazione 1.   Entro il 12 dicembre 2023 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, valuta, in base ai propri orientamenti, le prestazioni dell’Agenzia in relazione agli obiettivi, al mandato, all’ubicazione e ai compiti stabiliti per essa. Oltre all’applicazione del presente regolamento, tale valutazione esamina come e in che misura l’Agenzia contribuisca effettivamente alla gestione operativa dei sistemi IT su larga scala e all’instaurazione a livello di Unione di un ambiente IT coordinato, efficiente in termini di costi e coerente nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tale valutazione esamina in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale eventuale modifica. Il consiglio di amministrazione può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito a modifiche del presente regolamento. 2.   La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento. 3.   La Commissione riferisce le conclusioni della valutazione di cui al paragrafo 1 al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.
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