Art. 37

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

In vigore dal 14 nov 2018
Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate 1.   L’Agenzia adotta le norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell’Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (47) e 2015/444 della Commissione (48). Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità devono essere approvati dalla Commissione in via preliminare. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza di cui al paragrafo 1 del presente articolo previa approvazione della Commissione. L’Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per agevolare lo scambio, con la Commissione e gli Stati membri e, se del caso, con le pertinenti agenzie dell’Unione, di informazioni utili all’assolvimento dei suoi compiti. L’Agenzia sviluppa e gestisce un sistema informativo che permette di scambiare informazioni classificate con la Commissione, gli Stati membri e le pertinenti agenzie dell’Unione conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444. Il consiglio di amministrazione decide, conformemente all’ e all’, paragrafo 1, lettera z), la struttura interna dell’Agenzia necessaria ai fini del rispetto degli appropriati principi di sicurezza.
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